Art. 7.
(Consiglio degli studenti e consiglio
dei genitori).

      1. In ciascuna istituzione scolastica, ove previsto nel regolamento interno, possono essere istituiti il consiglio degli studenti ed il consiglio dei genitori.
      2. Il consiglio degli studenti è costituito da due studenti rappresentanti di ciascuna classe della singola istituzione scolastica.
      3. Il consiglio degli studenti formula pareri e proposte al consiglio di amministrazione in materia di programmazione e di organizzazione delle attività scolastiche, con particolare riferimento al progetto didattico di istituto.
      4. Il consiglio dei genitori è costituito da due genitori rappresentanti di ciascuna intersezione, interclasse o classe della singola istituzione scolastica.
      5. Il consiglio dei genitori formula proposte, pareri ed indicazioni atti a migliorare l'attività organizzativa ed educativa della scuola.